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Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati

Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 35, c. 3

Dlgs 33/2013 – Articolo 35, comma 3 – Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all’articolo 58 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

Le descrizioni dei procedimenti per le dichiarazioni sostitutive sono contenute nella modulistica, i dettagli legali sono spiegati nei moduli.

Per quanto riguarda le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati, nonchè per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, si effettuano controlli d’ufficio in tempo reale, all’atto della prima nomina, sulle dichiarazioni fornite dai soggetti presenti nelle graduatorie, ai fini degli aggiornamenti delle stesse.

Negli atti pubblicati all’Albo di Istituto si trovano sempre pubblicate le indicazioni su eventuali procedure interne, mentre, l’indicazione di tutti i riferimenti normativi utili, è nella pagina “Atti generali“.

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